(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 6 del 10 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. (Calendario venatorio
e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.  3  «Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per  la  protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
    Visto il parere del Consiglio delle autonomie loca espresso nella
seduta del 5 ottobre 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. Il calendario venatorio contiene le disposizioni relative ai
tempi, alle specie, ai luoghi e ai modi di caccia, pertanto nelle sue
previsioni e' necessario tener conto delle esigenze socio  economiche
ed  ambientali.  Il  prelievo  venatorio   costituisce   un'attivita'
fortemente impattante con la realta' rurale  e  necessita  di  regole
certe, al passo con i tempi e rispondenti alle  attuali  esigenze  di
sicurezza nell'esercizio venatorio, di contenimento delle popolazioni
di ungulati e di tutela delle coltivazioni agricole; 
      2. L'attivita' di  allenamento  e  addestramento  dei  cani  da
caccia nel  territorio  a  caccia  programmata  deve  necessariamente
svolgersi nel rispetto dei limiti temporali e spaziali indicati dalla
legge, ma deve anche tener conto delle attivita' agricole in atto nel
periodo di riferimento. E' quindi importante, anche ai'  fini  di  un
migliore controllo del territorio consentire a tutti i cacciatori  la
possibilita' di svolgere tale attivita' negli ambiti territoriali  di
caccia (ATC) a cui sono iscritti ad esclusione delle aree interessate
dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento; 
      3. La fauna selvatica migratoria e'  particolarmente  sensibile
ai mutamenti  climatici  ed  ambientali  ed  e'  per  questo  che  le
precauzioni e i controlli funzionali alla  tutela  di  queste  specie
devono essere potenziati; 
      4.  L'esigenza  di  contenimento  delle  popolazioni  di  fauna
ungulata, sempre piu' numerose ed impattanti  sull'ambiente  e  sulle
attivita'  antropiche,  prima  fra  tutte   l'agricoltura,   richiede
l'allungamento del periodo di caccia al cinghiale e la necessita'  di
aumentare le giornate di  caccia  finalizzate  al  completamento  dei
piani  di  abbattimento  in  selezione.  Un  rafforzato  impegno  nel
controllo numerico dei cinghiali e delle altre  specie  ungulate  non
puo' pero' prescindere da adeguate regole di sicurezza come l'obbligo
di indossare giubbotti ad alta visibilita' e  un'adeguata  formazione
sul comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio. 
    Si approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 20/2002 
 
    1. Al comma 3-bis dell'art. 1 della  legge  regionale  10  giugno
2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12
gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157
Norme per la protezione della fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo  venatorio»),   le   parole:   «l'attivita'   venatoria   e'
consentita» sono sostituite dalle seguenti: «l'attivita' venatoria  e
l'attivita' di allenamento e addestramento cani sono consentite».